PROMOSSA!
La nostra prima proposta di legge per la scuola che vogliamo, per la scuola del futuro.
Per costruire nuove fondamenta per il domani, perché a chiunque siano garantite le stesse opportunità di formazione e realizzazione, perché non esiste alcun merito se non vi sono pari condizioni di partenza.
Punti salienti
- Art. 1 – Massimo 18 alunni per classe
- Art. 2 – Estensione del tempo pieno e del tempo prolungato
- Art. 3 – Asili nido e scuola per l’infanzia gratuiti
- Art. 4 – Istituzione delle Zone di Educazione Prioritaria e Solidale (ZEPS)
- Art. 5 – Personale dedicato alle ZEPS
- Art. 6 – Risorse dedicate alle ZEPS
- Art. 7 – Estensione dell’obbligo scolastico fino a 18 anni
- Art. 8 – Istruzione gratuita
Disegno di legge d’iniziativa dell’On. Elisabetta Piccolotti
Leggi la relazione introduttiva alla camera dell’On. Elisabetta Piccolotti
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Art. 1 (Formazione delle classi)
1) Al fine di migliorare la qualità didattica e il processo di formazione degli alunni e delle alunne, di contrastare l’abbandono e la dispersione scolastica, garantire il successo formativo, oltre che di evitare condizioni di eccessivo affollamento delle aule sia per ragioni didattiche che sanitarie, è fissato a 18 senza alcuna deroga il numero massimo di alunni per ogni classe di ogni ciclo della scuola italiana, comprese quelle delle Regioni e delle Province a Statuto speciale insistenti sul territorio nazionale, fatta eccezione per gli istituti di ogni ordine e grado delle “Zone di educazione prioritaria e solidale” – di cui ai successivi articoli 4 e 5 – che non possono prevedere classi con più di 15 alunni.
Art. 2 (Estensione del tempo pieno)
1) È istituito il Tempo pieno in tutti gli istituti scolastici della scuola primaria dello Stato. Per dette attività deve essere garantita una percentuale aggiuntiva dell’organico docente e ATA non inferiore al 20% dell’organico della singola scuola.
2) È istituito, inoltre, il Tempo prolungato pomeridiano nei cicli scolastici della scuola secondaria di I e II grado, basato sull’istituzione di cattedre orario comprensive delle ore d’insegnamento e del tempo mensa, per almeno tre giorni alla settimana nei periodi di attività didattica; si intende obbligatoria la frequenza di detto tempo prolungato per gli alunni della scuola secondaria di I grado e per gli alunni del I biennio della scuola secondaria di II grado; si intende volontaria e a richiesta individuale la frequenza del tempo prolungato per gli alunni del triennio della scuola secondaria di II grado. La programmazione delle attività pomeridiane è affidata ai Collegi dei docenti, che la elaboreranno sulla base di un “Progetto formativo” condiviso con le famiglie e, per la scuola secondaria di II grado (biennio e triennio), con le rappresentanze in carica degli studenti. Detto progetto deve essere formalizzato entro la fine dell’anno scolastico precedente e deve essere finalizzato, per almeno il 60% delle ore, ad attività di recupero, assistenza e motivazione allo studio, attività laboratoriali di ricerca e approfondimento, per le quali deve essere garantita una percentuale aggiuntiva dell’organico docente e ATA non inferiore al 20% dell’organico della singola scuola. Per il 40% del tempo restante, è facoltà dei soggetti che partecipano al “Progetto formativo” prevedere attività di natura culturale, formativa e di socialità, in concorso con realtà esterne alla scuola e coerenti con il medesimo “Progetto formativo”.
3) Per consentire l’effettivo esercizio sia del tempo pieno che prolungato, deve essere garantita in ogni scuola o polo scolastico un servizio mensa gratuito, nonché deve essere garantito il trasporto pubblico pomeridiano, in orari congrui allo svolgimento delle attività scolastiche, attraverso il coordinamento delle istituzioni scolastiche, delle istituzioni locali e delle società di gestione del trasporto pubblico.
4) per i Comuni in condizioni di dissesto o predissesto finanziario le risorse necessarie saranno assegnate direttamente dal Ministero sulla base di una proposta esecutiva;
5) i Comuni, nel rispetto della loro autonomia, metteranno in campo tutte le azioni di coinvolgimento delle famiglie affinché l’ampliamento dell’offerta formativa sia compiutamente valorizzata.
Art. 3 (Educazione 0-6 anni oppure Formazione primaria)
1) Ciascun Comune della Repubblica italiana deve essere messo in condizione di garantire ai cittadini della fascia 0-6 anni, l’effettivo diritto allo studio e quindi l’accesso alla scuola, che deve essere considerata parte integrante del processo formativo di crescita e non più servizio a domanda individuale; per i Comuni con numero di abitanti inferiore a 1000 è possibile favorire forme di consorzio intercomunale, in un raggio non superiore ai 10 Km.
2) La spesa per la gestione della formazione primaria di cui al comma 1, è ripartita tra il Ministero dell’istruzione e del merito ed i comuni. Dalle spese di gestione devono essere escluse le spese per il terreno, l’edificio ed i relativi mutui. I contributi dovuti da famiglie non in grado di pagare in parte o totalmente la retta per eventuali servizi non gratuiti, sono sostituiti da risorse rinvenienti da un apposito fondo sociale, erogato ai comuni attingendo a fondi regionali vincolati per tale finalità.
Art. 4 (Istituzione delle Zone di educazione prioritaria e solidale)
1) Al fine di contrastare la povertà educativa, l’abbandono scolastico e garantire l’effettivo diritto allo studio, nelle aree del Paese o delle singole città o di singole Istituzioni scolastiche con maggiori percentuali di abbandono scolastico, con maggiori difficoltà di natura sociale o geografica o, in generale, con minore disponibilità di servizi o facilità di accesso ad essi, sono istituite le “Zone di educazione prioritaria e solidale”. Dette zone sono individuate ed istituite, prioritariamente: nelle aree montane ed interne; nelle aree periferiche delle città e comunque nei territori che presentino le caratteristiche di cui ai periodi precedenti, tenendo conto sia dell’indice di abbandono scolastico, sia dello IDS (indice Disagio Sociale), opportunamente aggiornati entrambi, a cura dei rispettivi Ministeri.
2) È demandato alle Regioni, di concerto con le Province, le Conferenze dei Sindaci, gli Uffici scolastici regionali, previo accordo con le Organizzazioni sindacali, la definizione delle ZEP di cui al comma 1.
Art. 5 (Organici ZEP)
1) Le “Zone di educazione prioritaria e solidale”, di cui agli articoli precedenti, determinano l’assegnazione ai singoli istituti scolastici di una percentuale aggiuntiva non inferiore al 40% dell’organico docente e ATA esistente, cui viene garantita una specifica attività di formazione, nonché la presenza, nelle forme contrattuali o di convenzione previste dalla legislazione vigente, di almeno una figura professionale ogni 100 alunni, per il sostegno pedagogico e psicologico; determinano, altresì, il potenziamento del fondo d’Istituto nella misura del 50% in più rispetto alla cifra attuale. Negli istituti di ogni ordine e grado di dette ZEP non possono essere costituite classi con più di 15 alunni.
2) Sono istituiti, per ciascuna ZEP, i “Comitati di Progetto” costituiti da una rete delle scuole insistenti nella ZEP, dai rispettivi dirigenti scolastici, da almeno tre docenti per scuola eletti nei rispettivi Collegi dei docenti, dai rappresentanti delle RSU di ciascuna scuola, dai rappresentanti nei rispettivi Consigli d’Istituto dei genitori e, per gli istituti di istruzione secondaria di II grado, degli studenti; alle riunioni del “Comitato di Progetto” sono invitati: il Prefetto o suo delegato, i Sindaci o loro delegati dei Comuni o Aree metropolitane della Zona, il Presidente della Provincia o suo delegato; la rappresentanza della Consulta provinciale degli studenti, le rappresentanze sindacali territoriali del mondo scolastico e confederali e delle associazioni di categoria, il Direttore dell’Area Vasta sanitaria di pertinenza, oltre ad associazioni culturali o formative ritenute utili alla progettazione partecipata.
3) Il Comitato di progetto di cui al comma precedente ha il compito di elaborare un progetto, previa approvazione dei rispettivi Collegi docenti e dei Consigli d’Istituto, e monitorarne lo stato di attuazione. Il Progetto ha durata biennale e deve essere riformulato alla fine di tale periodo, previa verifica delle condizioni di permanenza del territorio nella ZEP.
Art. 6 (Misure a sostegno dei Comuni)
1) È istituito presso il Ministero della Cultura, per i Comuni interessati dalle ZEP e sulla base di progetti da essi presentati di concerto con le scuole interessate dalle zone medesime, un Fondo il sostegno delle attività culturali e di spettacolo, nonché per il sostegno a strutture culturali presenti nel territorio comunale.
2) Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero della Cultura, è destinato ai comuni per promuovere attività artistiche, culturali e aggregative al fine di contrastare la povertà educativa
3) È istituito inoltre, per i Comuni e le Province interessati dalle ZEP, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito, un fondo aggiuntivo triennale, per l’edilizia scolastica, in misura non inferiore al 30% rispetto ai fondi disponibili nell’anno precedente all’entrata in vigore della presente legge.
4) Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, d’intesa con il Ministro della Cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sono stabilite le modalità di predisposizione dei fondi di cui ai commi precedenti che devono essere impiegati, di concerto con le istituzioni scolastiche interessate, esclusivamente per interventi di stretto interesse delle scuole della medesima ZEP.
Art. 7 (Obbligo scolastico)
1. Nell’ambito dei principi fissati dagli articoli 3 e 34 della Costituzione, del valore strategico per lo sviluppo economico e sociale del Paese dell’elevamento dei livelli di istruzione e della riduzione del tasso di abbandono scolastico, a partire dall’a.s. 2024/25 ed entro l’a.s. 2026/27, l’obbligo scolastico è progressivamente elevato fino all’età di diciotto anni. Conseguentemente l’età per l’accesso al lavoro con qualsiasi forma di contratto individuale, è progressivamente elevata da sedici anni a diciotto anni.
2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione e del Merito di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla emanazione di uno o più regolamenti relativi alla ridefinizione dei curricoli dei piani di studio e dei relativi quadri orari vigenti nel secondo ciclo di istruzione e formazione, sulla base dei seguenti dei criteri direttivi:
• la realizzazione degli interventi relativi all’obbligo scolastico così come ridefinito dal comma 1, rientra nelle competenze delle Stato ai sensi dell’art. 33 comma 2 e art. 117 comma 2 lettera n) della Costituzione
• i piani di studio devono prevedere, in tutti i percorsi, non meno di tre quarti dell’orario complessivo del primo biennio riferito a discipline comuni.
3. A decorrere dall’anno scolastico di completa attuazione di quanto previsto dal comma 2, sono abrogati le seguenti norme e relative disposizioni applicative:
a) l’art. 2 comma 1 lettera c) della Legge 28 marzo 2003 n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
b) il Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n. 76 “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53.”;
c) i commi da 622 a 624 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”
d) il Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53”
e) il Decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 88 Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
f) il Decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 89 Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
g) Il Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 61 Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Art. 8 (Gratuità del diritto allo studio)
1) Al fine di assicurare il diritto allo studio, lo Stato garantisce la totale gratuità della formazione scolastica, dall’asilo nido fino all’assolvimento dell’obbligo scolastico.
2) I servizi educativi all’infanzia devono superare definitivamente la condizione di servizi pubblici a domanda individuale essendo inseriti nei diritti all’istruzione costituzionalmente tutelati e di cui lo Stato si fa carico, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
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